Attività edilizia soggetta a comunicazione (CIL e CILA)

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La CIL e la CILA sono comunicazioni da inviare al Comune, necessarie per i lavori di minore entità non rientranti nell'edilizia libera.

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Attività edilizia soggetta a comunicazione (CIL e CILA)
Didascalia

A chi è rivolto

E' rivolto a tecnici liberi professionisti e cittadini

Chi ha diritto a presentare l'istanza:
- Il proprietario dell'immobile
- Altri soggetti aventi titolo ad intervenire come individuati all'art. 1.2.2 del Regolamento Edilizio

Descrizione

La LR 15 del 30.07.2013 e s.m.i. ha recepito la disciplina nazionale vigente, ampliando la casistica degli interventi di minore entità non rientranti nell'edilizia libera sottoposti a comunicazione, individuando due differenti tipologie:
- interventi edilizi soggetti a semplice comunicazione da parte dell'interessato (CIL);
- interventi edilizi soggetti a comunicazione di inizio lavori da parte dell'interessato (CILA), corredata da una relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato.

Per la descrizione delle tipologie di intervento rientranti in questa casistica si rimanda all'art. 7 della LR 15/2013, e per approfondimenti/precisazioni si invita a far riferimento allo Sportello SUE prendendo appuntamento con i tecnici dell'Ufficio.

Come fare

Per una CIL o una CILA è necessario avvalersi dell'opera di un professionista iscritto all'Albo / Ordine (geometra, perito edile, ingegnere, architetto) incaricato di redigere il progetto e, nel caso della CILA, anche di asseverare.
L'istanza va inoltrata utilizzando la piattaforma regionale AccessoUnitario.

Cosa serve

Documentazione da allegare alla comunicazione:
- documentazione indicata nella Modulistica Edilizia Unica Regionale
- documentazione necessaria all'acquisizione di autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dalle norme di settore. Si tratta, ad esempio, dell'assenso della Soprintendenza per interventi su immobili vincolati, dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio Ambiente, dei pareri ambientali e igienico - sanitari di competenza di AUSL ed ARPA e di altri pareri e autorizzazioni previsti dalle leggi specifiche;
- documentazione inerente la denuncia ai sensi della L 1086/1971;
- ricevuta versamento diritti di segreteria (se dovuti).

Cosa si ottiene

La CIL e la CILA si configurano come una comunicazione tendente ad informare la PA che il soggetto sta iniziando i lavori e non come un’autorizzazione, il che significa che non è prevista una risposta da parte dell'Unione.

Tempi e scadenze

L'istruttoria della CILA, fatte salve sospensioni per richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, deve concludersi entro 35 giorni dalla presa in carico della stessa al SUE, comprensivi dei controlli relativi alla completezza documentale e delle verifiche a campione di rispondenza degli interventi alle casistiche individuate dalla norma stessa.
Nel caso venga indetta la Conferenza di Servizi per l'acquisizione di autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dalle norme di settore, l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione della CdS stessa.

Costi

Bolli – La comunicazione va inoltrata in esenzione da bollo.

Diritti di Segreteria - Sono dovuti in ragione di quanto stabilito con l'apposita delibera di Giunta Unione, da versarsi all'Unione secondo le modalità riportate al Servizio Diritti di Segreteria.

Contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione) / Casi di esenzione
InterventI non onerosi ai sensi dell'art. 32 della LR 15/2013.

Accedi al servizio

L'istanza va inoltrata utilizzando la piattaforma regionale AccessoUnitario.

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Per informazioni si invita a far riferimento allo Sportello SUE prendendo appuntamento con i tecnici dell'Ufficio

Edilizia

Piazza Umberto I°, 5 - Portomaggiore (Fe)

Ulteriori informazioni

Attività di controllo – Criteri di definizione dei campioni (sorteggio)
L'unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della LR 15/2013, con giusta Determina Dirigenziale ha stabilito le modalità per i controlli a campione ed i criteri per la definizione dei campioni stessi. I verbali dei sorteggi sono consultabili nella seguente sezione.

Regime Sanzionatorio
Si applicano le sanzioni ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 23/2004. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'allegato A dei Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione.
Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore (mancanza dell'autorizzazione paesaggistica - mancanza dell'autorizzazione all'intervento sui beni culturali - mancanza dell'autorizzazione sismica o mancato deposito del progetto strutturale – ecc.).
Per le dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci si darà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell'ipotesi di falso.

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono sede di Argenta: +39 0532.330.365
Telefono sede di Portomaggiore: +39 0532.323.229
Telefono sede di Portomaggiore: +39 0532.323.240

Unità organizzativa responsabile

Edilizia

Piazza Umberto I°, 5 - Portomaggiore (Fe)

Documenti

Edilizia - Modulistica

Modulistica utile alla presentazione di pratiche edilizie.

Sismica - Modulistica

Modulistica utile ai fine del deposito sismico o dell'autorizzazione sismica

Ultimo aggiornamento: 18/03/2024, 09:17

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