Note Riferimenti normativi

Registro degli accessi
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)

Aggiornamento: semestrale

Accesso civico" semplice"
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Aggiornamento: tempestivo

Accesso civico "generalizzato"
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento: tempestivo

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione


Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Con delibera di Consiglio n. 31 del 27 dicembre 2017 è stato approvato il “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato”

A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)
L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell'Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale. 


Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

B) Accesso civico "generalizzato" (Artt. 5, comma 2 e 5 bis, D.Lgs. n.33/2013)

E' previsto, inoltre, come strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi del primo comma del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.
L'esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2024, 15:26

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