Accesso civico generalizzato

Note Riferimenti normativi

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento: tempestivo

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

B) Accesso civico "generalizzato" (Artt. 5, comma 2 e 5 bis, D.Lgs. n.33/2013)

E' previsto, inoltre, come strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi del primo comma del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

L'esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

La presentazione delle istanze può avvenire utilizzando il modulo sotto riportato seguendo le seguenti modalità:
- a mezzo posta o fax presso gli uffici che detengono l'atto o il dato, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente presso tali uffici
- per via telematica osservando le seguenti modalità: 

a) sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) trasmissione mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
c) sottoscrizione e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità.

L'Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all'accesso.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide entro il termine di 20 giorni

Ultimo aggiornamento: 27/02/2024, 15:27

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