Note Riferimenti normativi

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Aggiornamento: tempestivo

Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Con delibera di Consiglio n. 31 del 27 dicembre 2017 è stato approvato il “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato”

A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)

L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell'Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale. 

La richiesta è gratuita e può essere presentata tramite posta elettronica ad uno seguenti uffici:
a) All'ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti;
b) Al Segretario/Dirigente apicale - Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza.

In caso di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può ricorrere al Segretario/Dirigente apicale Responsabile della prevenzione della corruzionee della Trasparenza Crivellari dr.ssa Rita.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2024, 15:27

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