Accertamento di compatibilità paesaggistica
E' previsto dal "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" al fine di verificare la compatibilità con l'interesse paesaggistico da tutelare, di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione rilasciata.
Le opere "sanabili" sono espressamente previste dalla legge (art. 167, commi 4 e 5, e art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs.42/2004) e riguardano i seguenti lavori di modesta entità:
- lavori realizzati in assenza o difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
- lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR n.380/2001.
Nello specifico, dalla presentazione della richiesta formalmente completa, il Responsabile del Procedimento:
- verifica che l'intervento ricada tra quelli sopra elencati per i quali è possibile accertare la compatibilità paesaggistica
- nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti, - richiede eventuali integrazioni, con sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa;
- acquisisce il parere della "Commissione per la Qualità ed il Paesaggio";
- trasmette la documentazione alla Soprintendenza al fine di acquisirne il parere vincolante, da rendersi entro 90 giorni dalla data di arrivo della documentazione presso la stessa.
In caso di parere positivo della Soprintendenza, verrà emesso l'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica ed il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione equivalente al maggiore importo fra il danno arrecato ed il profitto conseguito.
Ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria, i comuni appartenenti all'Unione hanno approvato i seguenti regolamenti concernenti i "Criteri e modalità di calcolo e di irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004":
- comune di Argenta: delibera di Consiglio Comunale n.88 del 19.12.2011
- comune di Ostellato: delibera di Consiglio Comunale n.32 del 27.04.2011
- comune di Portomaggiore: delibera di Consiglio Comunale n.54 del 29.09.2011.
In caso di rigetto dell'istanza a seguito di parere negativo della Soprintendenza, si applica la sanzione demolitoria con l'obbligo della rimessione in pristino a cura e spese del trasgressore.