Autorizzazione paesaggistica ed Accertamento di compatibilità paesaggistica

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Procedura amministrativa introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per gli interventi edilizi ricompresi in ambiti del territorio soggetti a vincolo o tutela paesaggistica

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A chi è rivolto

Ai proprietari e altri soggetti aventi titolo ad intervenire su immobili situati in zone soggette a tutela paesaggistica.

Descrizione

L'attività edilizia che vada a modificare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore di edifici ricompresi in ambiti del territorio soggetti a vincolo o tutela paesaggistica, deve ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del "Codice del Beni culturali e del paesaggio".
Tale autorizzazione deve essere acquisita preliminarmente al titolo edilizio (SCIA, CIL, Permesso di Costruire, ecc) e può seguire un procedimento ordinario (disciplinato dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed in vigore dal 01.01.2010), oppure un procedimento in forma semplificata (introdotto dal DPR 09.07.2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10.09.2010 al 05.04.2017).

Il DPR n.31 del 13.02.2017, individua le tipologie di interventi sottoposti a semplificazione, in quanto considerati di lieve entità, e quelli esonerati totalmente dal controllo paesaggistico, in quanto considerati irrilevanti per il paesaggio.

Sono soggette ad autorizzazione paesaggistica preliminare anche le varianti in corso d'opera (da acquisirsi prima della realizzazione delle opere).

In campo di tutela paesaggistica, la possibilità di sanare opere realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, viene denominata Accertamento di compatibilità paesaggistica.

Come fare

Come previsto dalla nuova normativa, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sono presentati esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'esercizio o è situato l'impianto, mentre per l'edilizia residenziale è possibile presentare in alternativa al sistema regionale, presentando la documentazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

A partire dal 14/12/2017 è operativa la piattaforma regionale AccessoUnitario, portale sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna.

Si ricorda che per accedere in modalità digitale è necessario:
  • registrarsi sul sistema di riconoscimento SPID;
  • disporre di un certificato di firma digitale o attribuire procura speciale ad un soggetto registrato e in grado di firmare digitalmente;
  • avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per lo scambio di comunicazioni e ricevute con gli Enti; 

N.B: Nei casi di edilizia residenziale o malfunzionamento del sistema telematico, è possibile inviare la documentazione tramite PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Cosa serve

Per le imprese: tutta la documentazione da allegare sarà elencata, a seconda del procedimento scelto, nel sistema regionale AccessoUnitario.

Cosa si ottiene

E' previsto il rilascio di un'Autorizzazione.

Tempi e scadenze

I termini massimi per la conclusione dei tre procedimenti sono i seguenti:

- procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica: il procedimento deve concludersi nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica: il procedimento deve concludersi nel termine massimo di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- accertamento di compatibilità paesaggistica: il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine perentorio di 180 gg. dal ricevimento dell'istanza. 

L'autorizzazione paesaggistica diventa immediatamente efficace dal suo rilascio, con validità di cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Costi

L'istanza è da presentarsi in bollo da € 16.00 ed il provvedimento verrà rilasciato in bollo da € 16.00.

Sono inoltre dovuti in ragione di quanto stabilito con le apposite delibere comunali, da versarsi all'Unione secondo le modalità riportate alla pagina Diritti di Segreteria.

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presentando attraverso il portale regionale.

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ambiente ed energia

Piazza Umberto I°, 5 - Portomaggiore (Fe)

Ulteriori informazioni

Accertamento di compatibilità paesaggistica

E' previsto dal "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" al fine di verificare la compatibilità con l'interesse paesaggistico da tutelare, di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione rilasciata.
Le opere "sanabili" sono espressamente previste dalla legge (art. 167, commi 4 e 5, e art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs.42/2004) e riguardano i seguenti lavori di modesta entità:
- lavori realizzati in assenza o difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
- lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR n.380/2001.

Nello specifico, dalla presentazione della richiesta formalmente completa, il Responsabile del Procedimento:
- verifica che l'intervento ricada tra quelli sopra elencati per i quali è possibile accertare la compatibilità paesaggistica
- nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti, - richiede eventuali integrazioni, con sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa;
- acquisisce il parere della "Commissione per la Qualità ed il Paesaggio";
- trasmette la documentazione alla Soprintendenza al fine di acquisirne il parere vincolante, da rendersi entro 90 giorni dalla data di arrivo della documentazione presso la stessa.

In caso di parere positivo della Soprintendenza, verrà emesso l'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica ed il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione equivalente al maggiore importo fra il danno arrecato ed il profitto conseguito.
Ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria, i comuni appartenenti all'Unione hanno approvato i seguenti regolamenti concernenti i "Criteri e modalità di calcolo e di irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004":
- comune di Argenta: delibera di Consiglio Comunale n.88 del 19.12.2011
- comune di Ostellato: delibera di Consiglio Comunale n.32 del 27.04.2011
- comune di Portomaggiore: delibera di Consiglio Comunale n.54 del 29.09.2011.

In caso di rigetto dell'istanza a seguito di parere negativo della Soprintendenza, si applica la sanzione demolitoria con l'obbligo della rimessione in pristino a cura e spese del trasgressore.

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono sede di Portomaggiore: +39 0532.323.237

Unità organizzativa responsabile

Ambiente ed energia

Piazza Umberto I°, 5 - Portomaggiore (Fe)

Documenti

Autorizzazione paesaggistica - pubblicazione elenchi

Pubblicazione elenchi Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 comma 13 del D.Lgs 142/2004.

Ultimo aggiornamento: 13/03/2024, 09:52

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