L'Accordo Operativo (AO) è regolamentato dall'art. 38 L.R. n. 24/2017, come meglio disciplinato dal Piano Urbanistico Edilizio (PUG) e dal Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione Valli e Delizie, e costituisce una disciplina speciale, in quanto regola un procedimento alternativo all'ordinario processo di pianificazione territoriale e urbanistica soprattutto per quanto attiene al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni.
L'AO ha il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e è soggetto, prima della sua stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dall’articolo 38 della Legge Regionale 24/2017.
L'approvazione dell'Accordo Operativo produce gli effetti di approvazione dell'intervento, per quanto riguarda sia la sua localizzazione sia i parametri urbanistici ed edilizi sottesi al progetto presentato in base alle previsioni legislative e di piano vigenti.
L'intervento è immediatamente attuabile qualora l'Accordo Operativo assuma anche il valore e gli effetti di Permesso di Costruire.