Sulla base della classificazione assegnata con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, i comuni di Ostellato e Portomaggiore sono stati individuati in zona sismica di terza categoria, mentre il comune di Argenta è stato incluso in zona sismica di seconda categoria.
Tale classificazione è stata poi recepita dalla Regione Emilia Romagna con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1435 del 21.07.2003 e n. 1677 del 24.05.2005, inserendo così i comuni di Ostellato e Portomaggiore in zona sismica 3 a bassa sismicità, ed il comune di Argenta in zona sismica 2 ad alta sismicità.
Con la successiva L.R. n. 19 del 30.10.2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, viene stabilito che per i Comuni in zona sismica 3, si applica il regime del deposito strutturale esecutivo (art. 13), mentre per i Comuni in zona sismica 2 si applica il regime dell'autorizzazione sismica (art. 11).
La Legge n. 55 del 14.06.2019 (conversione in legge del DL 32/2019 "Sbloccacantieri") ha poi introdotto ulteriori distinzioni modificando il DPR 380/2001 tramite l'aggiunta dell'art. 94-bis, che individua interventi strutturali "rilevanti" nei confronti della pubblica incolumità (assoggettati ad autorizzazione sismica - art. 11 della LR 19/2008), "di minore rilevanza" (assoggettati a deposito sismico - art. 13 della LR 19/2008) e "privi di rilevanza". Tale sostanziale modifica comporta che anche alcuni interventi strutturali in zona sismica 2 risultino assoggettati al regime del deposito sismico in luogo dell'autorizzazione.
La Regione ha poi individuato nel dettaglio, con la DGR 1814 del 07.12.2020, gli interventi di cui all'art. 94-bis del DPR 380/2001. Per quanto attiene agli interventi privi di rilevanza, è stata confermata la validità della delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2016, n. 2272.