Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59: “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)”.
Tale normativa, che si applica alle piccole medie imprese e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale e ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), prevede che i gestori degli impianti che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale (richiamati dall'articolo 3 del DPR 59/13) devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
E' un provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive e i titoli abilitativi in materia ambientale che comprende (e ha sostituito) sono:
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (sia in acque superficiali che in fognatura);
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m e i.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06 e s.m e i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 447/95;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/92;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/06 e s.m e i.
È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero solo ad autorizzazione di carattere generale in atmosfera.