Una colonia felina esiste quando è istituita dall'Unione, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.
Qualora una Associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area, deve darne segnalazione all'Unione compilando l'apposita scheda ed indicando il referente della futura colonia.
L'Unione d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale - Servizio Veterinario territorialmente competenze e con la collaborazione delle Associazioni animaliste e di volontariato locale, a seguito di sopralluogo di verifica provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi e avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina.
Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come “punto di alimentazione autorizzato”, a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale.
Per le colonie così istituite è individuato dall'Unione un “referente di colonia”, privato cittadino o appartenente ad una Associazione di Volontariato. Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione. L'Unione provvede a mappare sul territorio i “punti di alimentazione” e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio.
I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione, al momento della sterilizzazione, di microchip e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione, ARAA, a nome del Comune competente per territorio in quanto “detentore” dei gatti di colonia.
La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà sono consentiti solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità e può essere effettuata dai soggetti deputati ai servizi per la Protezione e il Controllo della popolazione canina e felina di cui all'art. 13 e 14 L.R.27/2000. Una volta sterilizzati, gli animali devono essere riportati nella loro colonia di appartenenza.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda al REGOLAMENTO PER IL CENSIMENTO E LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE Approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 7 del 7/03/2024
Gli interventi di sterilizzazione delle femmine e dei maschi sono uno strumento fondamentale per garantire il benessere degli animali, un corretto equilibrio con l'ambiente che li ospita e per combattere la piaga del randagismo.
Infatti in caso di crescita numerica non proporzionata alle capacità ricettive del territorio, aumentano i fattori di rischio di diffusione di malattie con conseguente compromissione dello stato sanitario degli animali ed il rischio di zoonosi.