Strutture ricettive

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Attività ricettive di albergo, affittacamere, R&B, appartamenti ammobiliati per uso turistico, campeggi, ostelli, e simili

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A chi è rivolto

A chi intenda dare ospitalità in strutture attrezzate fornendo servizi di accoglienza turistica.

Descrizione

La Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 16/2004 regola l'apertura, la classificazione e gli adempimenti necessari per la gestione delle strutture ricettive, suddividendole per definirne le caratteristiche e i requisiti minimi di ciascuna tipologia.

Sono strutture ricettive:
- strutture alberghiere (residenze turistico alberghiere (RTA), alberghi e condhotel)
- strutture extralberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanza (CAV), ostelli, case per ferie, rifugi alpini, rifugi escursionistici, ma anche le strutture all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici e marina resort)
- aree attrezzate di sosta temporanea
- appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche intermediati da agenzie immobiliari turistiche
- bed and breakfast (B&B)

Come fare

Come previsto dalla nuova normativa, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sono presentati esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'esercizio.

A partire dal 14/12/2017 è operativa la piattaforma regionale AccessoUnitario, portale sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna.

Si ricorda che per accedere in modalità digitale è necessario:
  • registrarsi sul sistema di riconoscimento SPID;
  • disporre di un certificato di firma digitale o attribuire procura speciale ad un soggetto registrato e in grado di firmare digitalmente;
  • avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per lo scambio di comunicazioni e ricevute con gli Enti.
N.B: Nei casi di malfunzionamento del sistema telematico, è comunque possibile inviare la documentazione tramite PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Cosa serve

Tutta la documentazione da allegare sarà elencata, a seconda della tipologia di struttura ricettiva, nel sistema regionale AccessoUnitario.

E' inoltre necessario:
- essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio (ad esclusione delle attività di Bed and breakfast e di gestione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, se svolte con modalità non imprenditoriali e senza la fornitura di servizi aggiuntivi);
- assenza di condanne penali ostative
- non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.

I soggetti per i quali vengono effettuati i controlli sono, ad esempio:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico/preposto quando previsto
- per le società di capitali: legale rappresentante, eventuali componenti l'organo di amministrazione, membri del collegio sindacale e direttore tecnico quando previsto
- per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci, membri collegio sindacale e direttore tecnico/preposto quando previsto

Cosa si ottiene

Non è previsto il rilascio di nessun atto di assenso.

Tempi e scadenze

L'attività potrà iniziare immediatamente e lo Sportello Unico Attività Produttive avrà 60 giorni per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti per l'esercizio e può verificare in ogni momento tutte le condizioni di esercizio delle strutture.

Costi

Per questo procedimento non sono previsti né oneri di istruttoria né marche da bollo.

Procedure collegate all'esito

Il titolare o il gestore di strutture ricettive deve:

  • comunicare preventivamente al SUAP ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata d’inizio attività;
  • dare alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
  • comunicare l'aggiornamento dei prezzi applicati e i periodi di apertura e chiusura;
  • esporre l’apposita targa identificativa (facoltativa solo per le strutture a gestione non imprenditoriale di Bed and Breakfast e appartamenti ammobiliati ad uso turistico non classificati);
  • esporre all'esterno il Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Accedi al servizio

presentando attraverso il portale regionale.

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Ulteriori informazioni

Il 3 settembre 2024 è entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR.
 
A partire dal 2 novembre 2024 tutti i titolari o i gestori delle  strutture ricettive (compresi gli agriturismi) devono richiedere il CIN.
 
Il CIN va richiesto obbligatoriamente anche se si è già in possesso del CIR.
Il CIN deve essere richiesto da parte dei titolari o gestori delle strutture ricettive accedendo alla piattaforma nazionale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), istituita dal Ministero del Turismo, alimentata in interoperabilità con i dati già presenti in Ross 1000 (la banca dati in uso nella Regione Emilia-Romagna), alla seguente pagina web: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

L’accesso può avvenire tramite SPID, CIE o, per i cittadini stranieri, ottenendo user e password dal Ministero del Turismo previa registrazione.
 
Il CIN va:
- esposto all’esterno dello stabile
- indicato in tutti gli annunci ovunque pubblicati (sostituisce il CIR)
- indicato in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di commercializzazione dell’attività ricettiva (sostituisce il CIR)

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono sede di Argenta: +39 0532.330.242
Telefono sede di Argenta: +39 0532.330.253
Telefono sede di Argenta: +39 0532.330.225

Unità organizzativa responsabile

Attività produttive

Piazza Garibaldi, 3 - Argenta (Fe)

Ultimo aggiornamento: 13/02/2025, 12:42

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