Le vendite di fine stagione (o saldi) non necessitano di comunicazione al Comune/Unione sede dell'esercizio. Essi riguardano i prodotti di carattere stagionale e di moda suscettibili di deprezzamento. Possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno individuati dalla Regione.
La Giunta Regionale ha stabilito che le vendite di fine stagione o saldi INVERNALI, si svolgeranno a partire dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania (nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì, l'inizio viene anticipato al sabato) per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni, lasciando invariata la decorrenza dei saldi ESTIVI dal primo sabato del mese di luglio.
N.B: non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
La vendita in liquidazione può avvenire nei soli casi di:
- cessazione dell'attività commerciale, con durata della liquidazione max 13 settimane
Al termine della vendita di liquidazione l'esercente è tenuto a cessare l'attività consegnando la necessaria documentazione a seconda della tipologia di esercizio.
- cessione dell'azienda, con durata della liquidazione max 13 settimane
Alla comunicazione dovrà essere allegata copia dell'atto di compravendita dell'azienda
- trasferimento/rinnovo locali sede azienda con durata della liquidazione max 6 settimane
Il trasferimento dell'azienda deve avvenire entro 3 mesi dalla fine della vendita di liquidazione
(Non è possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione per rinnovo locali nel mese di dicembre)
La vendita di liquidazione per rinnovo dei locali comporta la chiusura dell'esercizio per almeno 15 gg.
Chi effettua la vendita sottocosto, deve seguire alcune disposizioni particolari, tra le quali:
1) deve essere allegato alla comunicazione di effettuazione della vendita l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto;
2) deve essere comunicata al Suap almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita;
3) può essere effettuata solo 3 volte l'anno;
4) non può avere una durata superiore a 10 giorni;
5) il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta.