Multe: tutte le informazioni sulle sanzioni amministrative

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Tutte le informazioni su come pagare una multa, chiedere informazioni, rimborsi o fare ricorso. Solo in relazione alle sanzioni elevate da parte della Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie.

A chi è rivolto

Hai ricevuto un verbale da parte della Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie?
Hai trovato un preavviso sul tuo veicolo lasciato in sosta vietata nel territorio dell'Unione?
Se hai bisogno di informazioni su come fare per il pagamento, il ricorso oppure per chiedere la rateizzazione, trovi tutte le risposte in questa pagina.

Descrizione

La multa si intende notificata quando ti viene consegnata su strada al momento dell'infrazione, oppure quando arriva a casa con raccomandata o con posta certificata (per chi è iscritto al registro INI-PEC). Se la ricevi a casa o con pec, l'importo è maggiorato delle spese amministrative.
Dal momento della violazione la Polizia locale ha 90 giorni (360 giorni per chi risiede all'estero) per spedire il verbale.
Per le notifiche con posta certificata la data di notifica corrisponde alla data in cui la mail è entrata nella casella di posta del destinatario, anche se non è stata letta.

Puoi pagare la multa notificata:
- con l’importo ridotto del 30% entro 5 giorni dalla data della notifica, inclusi i festivi; 
- con l’intero importo dal 6° al 60° giorno (inclusi i festivi).
Se non ritiri la raccomandata, la multa sarà comunque considerata notificata a partire dal 10° giorno di deposito in posta. I 60 giorni utili per il pagamento decorreranno da questa data.

Se non paghi la multa entro 60 giorni (compresi i festivi), dal 61° giorno l’importo raddoppia. Ad esempio, un verbale di € 35,00 passerà a € 70,00. All’importo non pagato e raddoppiato si aggiungeranno gli interessi, le spese di accertamento e di notifica: il verbale diventa titolo esecutivo ovvero sarà riscosso tramite ingiunzione fiscale (messa a ruolo). 
Prima che un verbale vada a ruolo, ti invieremo una lettera di sollecito, a carattere informativo.

Come fare

Se sei intenzionato al pagamento della sanzione, vai alla pagina con le informazioni per il pagamento.
In questa pagina invece puoi trovare informazioni generali sui verbali, come ad esempio come fare ricorso, come chiedere l'annullamento o la rateizzazione. 

Richiesta di rimborso
Ti sei accorto di aver pagato una multa per errore (esempio un pagamento fatto due volte) o di aver versato un importo più alto  di quello dovuto?
In questo caso puoi chiedere che la somma erroneamente versata ti venga restituita. Il rimborso deve essere richiesto dall’intestatario del verbale. La richiesta può essere fatta entro 5 anni dalla data del pagamento errato.
Documentazione richiesta:
- modulo di rimborso debitamente compilato in ogni sua parte
- copia del verbale erroneamente pagato
- copia della ricevuta di pagamento
- copia del documento di identità intestatario del verbale
Nella richiesta deve essere indicato l’IBAN sul quale ricevere il rimborso indicando nome e filiale della Banca.
I rimborsi vengono erogati nel trimestre successivo a quello di presentazione della domanda

Vedere l'immagine dell'infrazione (solo in caso di verbale per la velocità rilevato con strumentazione)
Se vuoi vedere l'immagine del tuo veicolo nel momento in cui è stata rilevata la violazione, devi entrare nella pagina riservata ai pagamenti.
Dovrai tenere a portata di mano il verbale che hai ricevuto e compilare i campi richiesti. Compilando il campo relativo al numero di raccomandata, avrai accesso al tuo verbale. In caso di difficoltà, puoi sempre contattare il nostro Ufficio Verbali negli orari di apertura al pubblico.

Richiesta annullamento verbale in autotutela
Hai ricevuto una multa palesemente illegittima, magari elevata in una città in cui non sei mai stato, per una infrazione che non hai mai commesso, in un orario in cui era possibile? 
Oltre al ricorso al Giudice di Pace e al Prefetto, è possibile chiedere l’annullamento della sanzione direttamente all'organo accertatore. Questa possibilità è limitata solo ad alcune ipotesi.
Per la richiesta di annullamento in autotutela devi presentare il modulo allegato, che deve essere compilato da parte del soggetto interessato.

Pagare a rate si può
Il pagamento di una sanzione oppure il cumulo di una serie di violazioni al Codice della strada che comporta l'esborso di una somma impegnativa, ovvero superiore a € 200,00, può essere suddivisa in rate mensili. Sarà l'Autorità (Prefettura, Sindaco/Dirigente) a valutare se concederla, sulla base di particolari requisiti e condizioni.
Requisiti e condizioni richieste:
1. trovarsi in condizioni economiche disagiate che saranno valutate sulla base dei documenti presentati (denuncia dei redditi, ISEE, ... );
2. ammontare delle violazioni superiore a € 200,00;
3. presentazione della richiesta di rateizzazione per violazioni alle norme del Codice della Strada:
a)  entro 60 giorni dalla notifica, su apposita modulistica;
b) oltre i 60 giorni dalla notifica, su apposita modulistica.
La richiesta di rateizzazione implica la rinuncia a proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di pace.
Se la richiesta di rateizzazione è relativa a verbali diversi dal Codice della Strada, come ad esempio violazioni di regolamenti o altre norme (rifiuti, animali, decoro urbano, ecc.), sarà necessario fare la domanda utilizzando il modulo dedicato.

Presentare ricorso
Se pensi di aver ricevuto una multa ingiusta, puoi presentare ricorso al Prefetto oppure al Giudice di pace. La Polizia locale non ha la possibilità di annullare i verbali.
Può presentare ricorso il proprietario del veicolo o l'intestatario del verbale che ritiene di essere stato multato ingiustamente. Se hai intenzione di presentare ricorso, non devi pagare la sanzione.
Puoi presentare il ricorso:
- al Prefetto entro 60 giorni dalla data della notifica, a titolo gratuito
- al Giudice di Pace entro 30 giorni (60 se risiedi all’estero), con il pagamento di un contributo unificato.
Se il Prefetto non accoglie il ricorso e conferma il verbale, la somma da pagare sarà circa il doppio dell’importo iniziale.
Se il Giudice di Pace non accoglie il ricorso l'importo della multa da pagare non subirà alcuna maggiorazione se nella domanda è stata espressamente richiesta la sospensione dei termini di pagamento.
Per proporre ricorso viene richiesto: 
- copia di un documento di identità di chi presenta e firma il ricorso;
- copia del verbale che si intende contestare;
- copia della eventuale documentazione utile al ricorso.

Cosa serve

A seconda della richiesta che si intende fare, è necessario utilizzare la modulistica dedicata.

Cosa si ottiene

Verrai sempre informato sullo stato della tua richiesta.

Tempi e scadenze

La risposta alla tua richiesta ti verrà comunicata entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
Per quanto riguarda i ricorsi, la competenza è dell'organo al quale il ricorso è stato presentato.

Accedi al servizio

Se ne hai necessità, puoi recarti presso l'Ufficio Verbali ad Ostellato negli orari di apertura al pubblico. Ti consigliamo di telefonare prima.

Sanzioni Amministrative

Ostellato, Via Roma 4

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono distaccamento Ostellato: +39 0533.683.903

Unità organizzativa responsabile

Sanzioni Amministrative

Ostellato, Via Roma 4

Documenti

PL - Richiesta rateizzazione sanzioni entro i 60 giorni

Richiesta di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della strada - entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

PL - Richiesta annullamento sanzioni in autotutela

Per chiedere l'annullamento di un verbale in autotutela.

PL - Richiesta rateizzazione sanzioni NO Codice della Strada

Richiesta di rateazione per sanzioni derivanti da violazioni a norme diverse dal Codice della strada.

PL - Richiesta rateizzazione sanzioni oltre i 60 giorni

Richiesta di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della strada - oltre 60 giorni dalla notifica del verbale.

PL - Richiesta rimborso sanzioni

Modulistica da utilizzare in caso di richiesta di rimborso per errato pagamento sanzioni amministrative.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2024, 18:21

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