Ogni impresa alimentare (di produzione, commercio, somministrazione, trasporto di prodotti alimentari e bevande) deve essere registrata presso il Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl.
Per ottenere questa registrazione, l’impresa deve presentare una notifica di inizio attività al Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl tramite il SUAP dove ha sede operativa.
Anche in caso di modifica o di cessazione, l’impresa deve darne comunicazione presentando al SUAP utilizzando il portale regionale Accesso Unitario.
Sono soggetti a registrazione:
a) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004.
b) le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004:
- la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 3.500 capi di volatili da cortile, piccola selvaggina da penna allevata e lagomorfi all'anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;
c) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell'ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto riferiti ad un valore inferiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
d) tutti gli stabilimenti del settore dei mangimi che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, somministrazione e vendita di mangimi e materie prime per mangimi, nonché la somministrazione di proteine animali per l'alimentazione, ai sensi del reg. CE 999/2001 e successive modificazioni;
e) l'attività effettuata da parte di intermediari, comportante la compravendita (con o senza raccolta e/o trasporto di alimenti senza ulteriore trattamento/trasformazione degli stessi), con o senza sede di stoccaggio;
f) tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.
Inoltre al capitolo 1 punto 1 della determina, sono previsti gli "ambiti particolari", quali ad esempio: farmacie, distributori automatici e altro