Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie prevede che il Ministero della Sanità mantenga aggiornato un elenco delle lavorazioni insalubri, suddiviso per classi definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo attività industriali.
Le industrie insalubri vengono così divise in due classi:
prima classe: comprende quelle “che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”, per cui quelle che per qualche ragione si trovino oggi, anche per effetto di una progressiva urbanizzazione del territorio, in situazioni diverse rappresentano delle eccezioni comunque monitorate dalle autorità sanitarie.
Lo stesso Testo Unico sottolinea che la deroga può mantenersi se l'esercizio dell'attività non rechi alcun danno alla salute del vicinato.
seconda classe: raccoglie tutte quelle attività che sono di minore impatto inquinante e che pertanto possono convivere, nel rispetto dei Piano Urbanistici e della programmazione territoriale, con le realtà abitative.
Il titolare od il legale rappresentante dell'azienda che rientra nella tipologia della “industria insalubre” è tenuto a dare preventiva comunicazione dell'attività esercitata allegando tutta la documentazione relativa alla specifica lavorazione, allo Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, su parere della AUSL, provvede all'emanazione dell'atto di classificazione all'azienda come industria insalubre.