L’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., è destinata a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città e del territorio, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché quelli di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e all’organizzazione dei relativi servizi pubblici locali.
L'imposta è stata istituita e regolamentata dal Comune di Argenta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2024 e decorre dal 1 aprile 2025.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura.
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive:
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Argenta sono tenuti a:
1) informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno e del Regolamento applicativo;
2) effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno;
3) comunicare trimestralmente all’Ente, entro i primi 15 giorni del mese successivo ad ogni trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i dati anagrafici e di residenza degli ospiti che non hanno versato l’imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa.
La comunicazione va presentata anche se la struttura nel trimestre non ha avuto ospiti.;
4) presentare, ai sensi dell’art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, una dichiarazione cumulativa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale del 29/04/2022 pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2022;
5) conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni/comunicazioni trimestrali, dichiarazione cumulativa annuale) per almeno 5 anni dalla data del documento;