Gli apparecchi da intrattenimento con e senza vincita in denaro sono normati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza all'ar. 110
Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro si distinguono a seconda delle caratteristiche:
- comma 7, lettera a) quelli di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica e sono attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche
- comma7, lettera c), quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, e non distribuiscono premi
- comma 7, lettera c-bis) quelli di tipo meccanico o elettromeccanico differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) poichè attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento ma che può distribuire tagliandi
- comma 7, lettera c-ter) di tipo meccanico o elettromeccanico, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
L’installazione di questi apparecchi è consentita in:
- bar, ristoranti, stabilimenti balneari ed esercizi assimilabili;
- alberghi ed esercizi assimilabili;
- edicole, rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto ed ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell’articolo 86 del
T.U.L.P.S.;
- aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
- circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;
- sale bingo e sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
- esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
- agenzie e negozi di gioco per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
- attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.
NB: Non è consentita l’installazione degli apparecchi al di fuori degli spazi delimitati e controllati dei punti di offerta.
Gli apparecchi per il gioco lecico con vincita in denaro di distinguono in:
- comma 6, lettera a): apparecchi con vincita in denaro denominati AWP (new slot)
- comma 6, lettera b): apparecchi con vincita in denaro denominati VLT (video lottery terminal)
Le New slot devono necessariamente essere collegate alla rete telematica dell’Amministraizone Autonoma dei Monopoli di Stato (a.a.m.s.), che esercita il controllo in tempo reale sull’utilizzo e ne monitora il corretto funzionamento, mentre per le VLT è il funzionamento ad essere possibile solo in presenza di un collegamento in tempo reale al sistema centrale di gioco.
NB: l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni