I punti di vendita sono distinti tra esclusivi e non esclusivi.
Sono esclusivi i punti di vendita nei quali si vendono obbligatoriamente sia i quotidiani che i periodici. Ciò significa che il rivenditore finale non può sottrarsi all’obbligo di porre in vendita i prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità, sono allo stesso assegnati da editori e distributore locale cui compete, sotto tale profilo, il pieno controllo della filiera distributiva.
Sono non esclusivi gli esercizi di vendita nei quali, in aggiunta ad altre merci, si vendono quotidiani o periodici e che devono essere strettamente correlati ad attività già esistenti.
Ad esempio, possono essere punto vendita non esclusivo:
- le rivendite di generi di monopolio;
- le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie;
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq.