La normativa definisce "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Le attività di commercio per corrispondenza, TV o elettronico, al domicilio del consumatore, o in spacci interni sono definite forme speciali di vendita.
Per vendita per corrispondenza si intende la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore tramite cataloghi, con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati.
È vietato inviare prodotti al consumatore per corrispondenza, se non a seguito di specifica richiesta, mentre è possibile spedire campioni di prodotti od omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
Per commercio elettronico s’intende il commercio di beni realizzato attraverso internet, mediante l’utilizzo di un sito web.
Per vendita diretta a domicilio del consumatore si intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuate tramite la raccolta di ordinativi presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento e di svago.
In quelli che vengono definiti "spacci interni" viene effettuata la vendita a favore di:
- dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
- militari;
- soci di cooperative di consumo;
- aderenti a circoli privati;