Agricoltura e vendita dei propri prodotti

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Attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende agricole.

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A chi è rivolto

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. n. 580/1993 che intendano vendere al dettaglio i prodotti del fondo.

Descrizione

Per vendita diretta si intende la cessione di beni direttamente al dettaglio e quindi nei confronti di consumatori finali.

Gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

I prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla propria azienda, sono anche quelli  derivati, ossia, i prodotti che sono stati ottenuti dall’attività di manipolazione o di  trasformazione dei prodotti primari, purché gli stessi siano finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

Come fare

Come previsto dalla nuova normativa, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sono presentati esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'esercizio o è situato l'impianto.

A partire dal 14/12/2017 è operativa la piattaforma regionale AccessoUnitario, portale sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna.
Si ricorda che per accedere in modalità digitale è necessario:
  • registrarsi sul sistema di riconoscimento SPID;
  • disporre di un certificato di firma digitale o attribuire procura speciale ad un soggetto registrato e in grado di firmare digitalmente;
  • avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per lo scambio di comunicazioni e ricevute con gli Enti; 
N.B: Nei casi di malfunzionamento del sistema telematico, è comunque possibile inviare la documentazione tramite PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Cosa serve

La vendita al dettaglio di prodotti da parte di produttore/imprenditore agricolo deve essere segnalata attraverso il portale regionale AccessoUnitario, al Comune/Unione di Comuni del luogo ove ha sede l'azienda di produzione; nel caso di vendita in locali o su aree pubbliche con posteggio deve essere dichiarata nel territorio in cui si intende avviare l'attività.

Qualora la vendita venga esercitata sul fondo o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell'ambito dell'azienda agricola, non è richiesta la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Cosa si ottiene

Non è previsto il rilascio di nessun atto di assenso.

Tempi e scadenze

L'attività potrà iniziare immediatamente e lo Sportello Unico Attività Produttive avrà 60 giorni per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti per l'esercizio.

Costi

Per questo procedimento non sono previsti oneri di istruttoria per l'Unione dei Comuni né marche da bollo, ma dovrà essere preventivamente effettuato il versamento dovuto all'AUSL ai fini della procedura di Registrazione dell'attività.

Accedi al servizio

presentando attraverso il portale regionale.

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Oppure per informazioni puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Attività produttive

Piazza Garibaldi, 3 - Argenta (Fe)

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono sede di Argenta: +39 0532.330.253
Telefono sede di Argenta: +39 0532.330.242

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento: 27/03/2024, 13:05

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